Se dovesse essere necessario rammentarlo, dal primo gennaio 2019 viene istituita, per tutti coloro i quali sono obbligati all’emissione della fattura IVA, come unica modalità di redazione e trasmissione della fattura quella elettronica.
Per la ampia platea degli obbligati, la fattura dovrà essere prodotta su un file XML secondo uno specifico standard nazionale (qui le informazioni) e recapitata per mezzo di un hub nazionale: il Sistema di Interscambio (qui le informazioni).
Il tutto salvo proroghe dell’ultimo momento.
Dalla provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, si sono susseguiti chiarimenti e semplificazioni.
Citiamo, ad esempio, la concessione di un termine di 10 giorni per emettere la fattura elettronica anche nel caso di fattura non differita.
Recentemente sono stati pubblicati alcuni chiarimenti riguardo ad alcune particolari casistiche. Vediamoli.
Il fornitore di un esportatore abituale può inserire il numero della lettera d’intento indicate nei campi facoltativi del tracciato XML. Stesso dicasi per le diciture obbligatorie collegate al CONAI o alle altre indicazioni obbligatorie in ambito, ad esempio, agroalimentare.
Secondo il pubblicista Luca de Stefani “Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Pubblicità in fattura,ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi»”
Le operazioni fuori campo di cui all’articolo 21, 6 bis del Dpr 633/72 soggette a fattura devono transitare dallo SDI, indicando N2 nella natura dell’operazione. Al contrario, le certificazioni diverse, quali le ricevute emesse dagli enti non commerciali per le attività istituzionali o i documenti emessi per le operazioni monofase non soggette a fattura, non vanno inviate allo SDI e potranno continuare a essere trasmesse in modo tradizionale.
Se tutto questo vi sembra una follia, è perché non state considerando che dovrà essere un software ad occuparsene, non voi!
Se poi il software è uno dei nostri, potrete dormire sonni più che tranquilli.