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Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche

Entro il prossimo 31 ottobre ogni contribuente obbligato alla fatturazione elettronica deve comunicare ad Agenzia delle Entrate la propria decisione sulla adesione o non adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
 
Tale servizio si concretizza nella possibilità di consultare le proprie fatture elettroniche attive e passive sul sito fatture e corrispettivi fino a 8 anni dopo il recapito della fattura su SDI.
A beneficio di tutti riporto la parte più significativa dell’accordo di servizio pubblicato da Agenzia delle Entrate sul quale si legge:
In caso di mancata adesione al suddetto servizio di entrambe le parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile l’intero file della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa al destinatario; una volta consegnata la fattura, l’Agenzia cancella i dati non fiscali, unitamente al dato fiscale relativo alla descrizione dell’operazione, mentre conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ad esclusione dei dati di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, di cui all’Allegato B del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018. Tali “dati fattura” sono resi disponibili in consultazione al soggetto IVA che non abbia effettuato l’adesione, fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Risulta chiaro ed evidente che, se le parti (cliente e fornitore) non aderiscono al servizio di consultazione, il file fattura è disponibile integralmente sul portale fatture e corrispettivi solo fino al recapito. Stando ad i tempi medi di recapito di questo ultimo periodo, parliamo di un paio d’ore.
La richiesta di adesione si è resa necessaria a seguito di una pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali che ha obbligato Agenzia delle Entrate e richiedere un consenso esplicito per la conservazione delle fatture sulla base dell’assunto (sbagliato! n.d.r.) che le fatture contengano dati personali oggetto di protezione.
Ora, prescindendo dalla ragioni che ci hanno portato a questo nuovo adempimento, ciò che va chiarito è che l’adesione o la mancata adesione non ha dirette ed immediate conseguenze sulla procedura di un eventuale accertamento che, in ogni caso, va sempre avviata da parte dell’ente accertatore con una comunicazione preliminare al contribuente.
Ciò che voglio dire è che non aderire per mettersi al riparo da accertamenti è una scelta lecita, ma non raggiunge lo scopo.
Pensate solo al caso che io non aderisca, ma lo faccia il mio cliente; in questo caso la mia fattura è comunque integralmente a disposizione della Agenzia.
Inoltre, commentatori ed esperti più illustri e titolati del sottoscritto, hanno più volte sottolineato come un rapporto chiaro ed aperto con il fisco non possa che contribuire a distendere il clima nello sfortunato caso di un accertamento, durante il quale Agenzia delle Entrate ha sempre comunque a disposizione l’intera fattura (si veda Prof. Santacroce sul Sole 24 Ore di oggi 17/10/19)
Premesso che su questo tema, ogni scelta professionalmente effettuata è lecita e non opinabile, la nostra visione di uno studio moderno ed efficiente, ci impone di sottolineare che la scelta sull’adesione, dovrebbe essere prevalentemente guidata dal proprio processo di business, soprattutto nel momento in cui questo non abbia ricadute negative sul cliente.
Parlando a commercialisti e consulenti utenti delle piattaforme di StudioBoost, ritengo che le ragioni che dovrebbero spingervi all’adesione o alla non adesione siano collegate alla tipologia di rapporto che si è instaurato con il vostro cliente ed alla efficienza che volete raggiungere nel vostro processo di lavoro.

Se, ad esempio, il cliente utilizza un proprio gestionale non collegato con il gestionale del commercialista o alla piattaforma StudioBoost, è opportuno aderire al servizio consultazione per poter ricevere automaticamente sulla piattaforma StudioBoost le fatture inviate e ricevute da questo cliente. Ciò grazie alla sincronizzazione automatica del contenuto di fatture e corrispettivi integrato nella piattaforma StudioBoost.

Come questa, esistono numerose altre situazioni in cui l’intermediario qualificato può aver bisogno dei documenti IVA del cliente.
Il servizio di consultazione, unito alla sincronizzazione automatica del contenuto del portale fatture e corrispettivi offerta da StudioBoost, risolve tutte queste situazioni senza dover richiedere necessariamente l’intervento del cliente.
In altri termini, se il cliente utilizza per inviare e ricevere fatture elettroniche la piattaforma StudioBoost offerta dal commercialista, del servizio di consultazione si può fare tranquillamente a meno.
Negli altri casi, si impone una riflessione sui pro e contro dell’adesione o della mancata adesione riferiti alla linearità e speditezza delle attività di lavoro proprie e del proprio cliente.

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