A seguito di sollecitazioni da parte di alcuni clienti che ci segnalavano la necessità di dover provvedere alla ri-numerazione delle fatture di vendita dei loro clienti, abbiamo chiesto un rapido parere al Dott. Patrizio Pollini, uno dei consulenti più preparati sulla materia fiscale, soprattutto nelle fase del contenzioso e nei rapporti diretti con l’amministrazione finanziaria.
Il quesito, relativamente semplice, è: ritieni sia plausibile e legittimo ri-numerare (da parte di un commercialista) le fatture emesse da un cliente? Se il cliente emettesse delle fatture con suffisso bis, come ci si dovrebbe comportare per evitare “disagi” con l’amministrazione finanziaria?
Carissimi,
con riferimento al quesito relativo alla numerazione delle fatture di vendita, di seguito le mie considerazioni.L’articolo 21, comma 2 del Dpr 633/72 stabilisce il contenuto che devono avere le fatture, al punto b) la norma precisa che le fatture debbano contenere “il numero progressivo che lo identifichi in modo univoco”. Inoltre ora è previsto che la numerazione non debba azzerarsi ogni singolo anno.
Con la risoluzione 1/E del 10.01.2013 l’Agenzia ha chiarito il significato di “numero progressivo che lo identifichi in modo univoco”. Per l’amministrazione finanziaria, a partire dal 1.1.2013, sono possibili i seguenti comportamenti:
- una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività;
- una numerazione progressiva dl 1 gennaio 2013 che può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fatture emessa nel 2012;
- il sistema della numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è garantita dalla presenza contestuale della data del documento.
Ad esempio, continua la risoluzione, “fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare Fatt. 1, Fatt 2, Fatt. 1/2013 (oppure 2013/1), Fatt. 2/2013 (oppure 2013/2).”Resta sempre valida la possibilità di istituire distinte serie di fatturazione che possono riguardare più settori o attività secondarie secondo le esigenze del contribuente.
Nell’ambito poi delle diverse seriazioni, che possono essere anche alfanumeriche, va rispettata la progressione.Dato che la norma prevede che le fatture siano numerate progressivamente ed in modo univoco, si ritiene che se si dovesse aggiungere un suffisso “alfabetico” al numero (ad es. bis) l’amministrazione finanziaria potrebbe ritenere che tali fatture costituiscano una numerazione autonoma da dover registrate in un autonomo sezionale.Inoltre, nel caso in cui la numerazione delle fatture non sia progressiva e abbia dei salti di numeri potrebbe contestare la regolarità della tenuta della contabilità. Stessa situazione potrebbe verificarsi se non ci fosse corrispondenza tra la numerazione riportata sul documento ed il registro fatture emesse la cui tenuta è disciplinato dal Dpr n. 633/72 art. 23.Tuttavia, segnalo che Renato Portale, nel suo libro a pagina 1194 a commento dell’art. 23 scrive: “in caso di necessità, è possibile adottare la numerazione bis, per distinguere due documenti senza alterare la richiesta progressione numerica.” Detto in altri termini, se è proprio necessario si faccia uso della numerazione bis, ma si mantenga la progressione e la corrispondenza del numero sul documento con quello sul registro fatture emesse.Dott. Patrizio Pollini
Member of the Board & Partner
Head of Fiscal Advisory Services