Come varia la data di ricezione
Qual è la data da considerare in ordine alla detrazione del ciclo passivo: la data di ricezione o la data di presa visione?
La data di ricezione della fattura varia a seconda delle situazioni. Come indicato nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, nel caso in cui il controllo effettuato dallo SdI (sistema di interscambio) sulle fatture ricevute dal soggetto emittente dia esito positivo, la fattura è resa disponibile al destinatario in funzione della modalità scelta per la ricezione della stessa: a) nel caso di ricezione mediante pec la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata allo SdI dal gestore della pec del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente; b)nel caso di utilizzo di altri canali (web service, Ftp) la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica. Diversamente, si legge ancora nel provvedimento in questione (punti 4.6 e 4.7) nel caso in cui la fattura elettronica venga messa a disposizione nell’apposita area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, la data di ricezione deve essere identificata come segue: c) nel caso di impossibilità di recapito della fattura perché il canale telematico non è attivo o funzionate oppure perché la casella pec indicata è piena o non attiva, la data di ricezione della fattura coincide con quella in cui il cessionario/committente prende visione del documento ; d) nell’ipotesi di messa a disposizioni nell’apposita area del sito web dell’agenzia delle Entrate, perché il cessionario/committente è un consumatore finale , la data di ricezione coincide con quella di messa a disposizione del documento elettronico.
Fonte: Il Sole 24 Ore